Liga, possibile svincolarsi in caso di retrocessione per illecito: nuova norma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Il sindacato dei calciatori spagnoli ottiene una vittoria nei confronti dei club della Liga. I giocatori sotto contratto con una società retrocessa a causa di illeciti amministrativi o sportivi potranno svincolarsi, rescindendo l’accordo per giusta causa. La modifica alla legge, inclusa nel Boletin Oficial del Estado (la Gazzetta Ufficiale spagnola, ndr) in data 19 novembre 2015, permetterà dunque lo scioglimento degli accordi sottoscritti da calciatori professionisti in caso di retrocessione del club o sad (sociedad anonima deportiva) per cause amministrative, così come l’adozione di qualunque misura che impedisca ai suddetti club o sad di competere nella categoria che, stando ai risultati sul campo, spetterebbe loro di diritto.

L’aggiunta dell’articolo 45. Nella risoluzione presentata al ministero del lavoro e della sicurezza sociale per ciò che riguarda i contratti di lavoro collettivo per l’attività calcistica professionale (pubblicata nel BOE il 9 ottobre 2014) sono stati modificati gli articoli 8 e 36, con l’aggiunta dell’articolo 45. I primi due riguardano gli orari e l’accesso ai campi di gioco e di allenamento da parte dei tesserati, mentre l’articolo 45 riguarda espressamente la parte legata alla risoluzione dei contratti in caso di retrocessioni dovute a ragioni extra sportive. “Sarà giusta causa di risoluzione dei contratti e delle licenze sottoscritte dai calciatori oggetto del presente accordo la retrocessione del club o sad per cause amministrative, così come l’adozione di qualunque misura che impedisca a suddetto club o sad di competere nella categoria che, secondo i risultati sportivi, gli spetta”, recita il testo dell’articolo. “Tale diritto può essere esercitato unicamente ed esclusivamente dal calciatore in questione, attraverso la AFE, entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data in cui si adotta la misura a cui si fa riferimento, dovendo notificare, in maniera esaustiva, alla LFP, alla RFEF e al club o sad la propria decisione di svincolarsi per questo motivo. La risoluzione del contratto e della licenza per questa causa non pregiudica il diritto del calciatore ad esigere l’indennizzo di cui potrebbe disporre dinanzi all’inadempienza dei termini contrattuali nelle condizioni pattuite”.