Calcioscommesse, queste le possibili penalizzazioni per società e calciatori

I 22 club, inclusi  Atalanta, Novara e Siena, sono stati deferiti per responsabilità oggettiva, per le colpe dei loro tesserati, in particolare Doni, Bertani e Carobbio. Anch se vanno distinte le situazioni. La Procura federale ha deferito, per esempio, Sampdoria e Spezia perché Bertani e Carobbio ora sono anche loro tesserati, ma la loro posizione non dovrebbe destare preoccupazioni. Temono, invece, molto AlbinoLeffe e Grosseto visto che sono deferite molte volte per illeciti di cui sono accusati loro tesserati.

Un discorso a parte ancora meritano Ancona e Avesa. La prima è stata deferita ma non gioca più in nessun campionato, la seconda si prende un deferimento perché Cossato risulta tesserato con loro. Un po' come accadde a luglio per una società di calcio a cinque per la quale risultava tesserato Erodiani. . Diversa la Posizione del Pescara che deve rispondere di responsabilità oggettiva per un presunto illecito di cui è accusato Gianluca Nicco: " Noi come società siamo completamente estranei alla vicenda – le parole del presidente Daniele Sebastiani -, ma è chiaro che a questo punto dovremo capire bene cosa viene imputato al giocatore". 

I deferimenti. Le contestazioni del procuratore della Figc Stefano Palazzi per la prima parte dell'inchiesta sul Calcioscommesse – in atteesa degli esiti delle incihsite delle Procure di Bari e Napoli – riguardano soprattutto la violazione degli articoli 7 (illecito sportivo e omessa denunzia) e 9 (associazione finalizzata alla commissione di illeciti) del Codice di giustizia sportiva. In qualche caso gli illeciti derivano da violazioni degli articoli 1 (doveri ed obblighi generali, compresi lealtà, correttezza e probità) e 6 (divieto di scommesse). Per alcuni tesserati (come Acerbis, Doni, Gervasoni, Carobbio, Conteh, Ruopolo) è contemplata l'aggravante di cui al comma 6 dell'articolo 7 (pluralità di illeciti posti in essere).

 

La reponsabilità oggettiva. Ma cosa rischiano i deferiti? L’articolo7 (Illecito sportivo e obbligo di denunzia) punisce “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”.

Le sanzioni. Le società e i dirigenti che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, questo tipo di illeciti sono chiamati a risponderne. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società scattano, a seconda della gravità dei fatti, le sanzioni previste dall’articolo 18. Vale a dire: la penalizzazione di uno o più punti in classifica (peraltro la penalizzazione sul punteggio, che risulti inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente); la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato (in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore); l’esclusione dal campionato; la non assegnazione o revoca dell'assegnazione di titoli sportivi.

L’omessa denunzia. Molti calciatori o tesserati rischiano per l’omessa denunzia. In particolare, chi ha avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere combine ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere truffe sportive, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della Figc. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore a 30mila euro.