I giudici tributari danno una mano alle politiche di sponsorizzazione. La Commissione tributaria di Mantova con una sentenza (n. 114) del 30 aprile 2013 ha infatti rigettato i provvedimenti dell'agenzia delle Entrate che contestava, ritenendole eccessive, le spese di sponsorizzazione sostenute da un'azienda. In effetti, nei primi mesi del 2012 è stata condotta una campagna di controlli promossa dalle Direzioni Regionali di Emilia Romagna, Marche e Toscana, e poi estesa ad altre regioni italiane, per contestare la "deducibilità" (vale a dire la possibilità di scontarle dal reddito su cui si pagano le imposte) delle spese di sponsorizzazione, quando si presentavano di entità eccessivamente onerosa in relazione al volume d’affari dell'azienda (in genere oltre il 20% del reddito del contribuente).
Nel caso esaminato dalla Cpt di Mantova l’agenzia delle Entrate contestava la sproporzione tra la spesa sostenuta e il volume d’affari del contribuente, appunto, e il fatto che non c'era stato un incremento sostanziale dei ricavi negli anni successivi alla sponsorizzazione. Inoltre veniva rilevato che lo sponsor, per la sua particolare qualifica (Associazione sportiva dilettantistica), non poteva che destinare messaggi pubblicitari ad un pubblico esiguo.
Per i giudici tributari mantovani non è così. Anzitutto, non è possibile giudicare ex post l’effetto della sponsorizzazione e concludere che, se l’incremento del fatturato non è sensibile, allora il costo è antieconomico e come tale non deducibile. L’imprenditore che sostiene il costo per la sponsorizzazione può solo prevedere i vantaggi dell'operazioni e se poi la stessa non si rivela particolarmente efficace ciò non inficia la correttezza della sponsorizzazione. Al di là del pubblico destinatario del messaggio pubblicitario, inoltre, la sentenza stabilisce che si deve guardare oltre agli spettatori dell’evento anche all'eventuale spazio sulla stampa locale.
E infine l’articolo 90, comma 8 della legge 289/02 qualifica come spese di pubblicità le somme erogate alle associazioni sportive dilettantistiche per importi non superiori a 200.000 euro annui, introducendo nell’ordinamento quella che viene denominata nella sentenza una presunzione assoluta circa la natura delle somme erogate, le quali in quanto spese di pubblicità sono assolutamente deducibili. Va dunque premiata fiscalmente l’azienda sponsorizzante che sostiene associazioni sportive dilettantistiche indipendentemente dal ritorno dell’investimento in termini di incremento del fatturato.