Le conclusioni depositate dall’avvocato generale Athanasios Rantos sulla Superlega seguono il tracciato delle norme Ue e chiariscono che le norme della Fifa e della Uefa pur imponendo la previa autorizzazione a qualsiasi nuova competizione sono compatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione. I club fautori della Superlega sono liberi di istituire la propria competizione calcistica indipendente, ma non possono contemporaneamente continuare a partecipare alle competizioni calcistiche organizzate da Fifa e Uefa senza il consenso di queste ultime.
Il monopolio di Uefa e Fifa
La Fédération internationale de football association, ente di diritto privato svizzero, costituisce l’organo esecutivo mondiale del calcio il cui scopo consiste nel promuovere il calcio e nell’organizzare le sue competizioni internazionali. Analogamente la Uefa, ente di diritto privato svizzero, sul versante europeo. Fifa e Uefa detengono il monopolio per l’autorizzazione e l’organizzazione delle competizioni internazionali di calcio professionistico in Europa. In seguito all’annuncio dell’istituzione della Superlega («il cui progetto consiste nell’organizzare la prima competizione europea annuale di calcio chiusa o semi-aperta»), Fifa e Uefa hanno pubblicato una dichiarazione con la quale hanno manifestato il loro rifiuto di riconoscere tale nuova entità e hanno avvisato che qualsiasi giocatore o club partecipante alla nuova competizione sarebbe stato espulso.
La questione giuridica
La European Super League Company, società di diritto spagnolo composta da prestigiosi club calcistici europei, ritenendo che il comportamento di Fifa e Uefa debba essere qualificato come anticoncorrenziale e incompatibile con il diritto della concorrenza dell’Unione nonché con le disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali, si è rivolta al Juzgado de lo Mercantil de Madrid. A sua volta questo giudice ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla conformità con il diritto dell’Unione e in particolare con le disposizioni relative al diritto della concorrenza (articoli 101 e 102 del Trattato FUE) nonché con le libertà fondamentali (articoli 45, 49, 56 e 63 del Trattato FUE) degli statuti di Fifa e Uefa.
Le proposte dell’Avvocato generale
Nel parere sulla causa C-333/21, in ogni caso non vincolante, l’avvocato generale Athanasios Rantos propone alla Corte di rispondere ai quesiti sottoposti alla sua attenzione sulle restrizioni alla libertà di concorrenza, sulla possibilità che Fifa e Uefa o le federazioni o le leghe nazionali minaccino sanzioni nei confronti dei club affiliati intenzionati a partecipare a nuove competizioni e sulle regole che assegnano a Fifa e Uefa la commercializzazione esclusiva dei diritti relativi alle competizioni internazionali, chiarendo che «questo modello è legittimo in quanto inerenti e proporzionato al fine di conseguire gli obiettivi legittimi connessi alla specificità dello sport che Uefa e Fifa perseguono».
Lo sport europeo
L’avvocato generale ribadisce dunque la specificità dello sport, inserito nell’articolo 165 TFUE ad opera del Trattato di Lisbona, in quando legato a un «modello sportivo europeo», caratterizzato da una struttura piramidale con, alla base, lo sport dilettantistico e, al vertice, lo sport professionistico, al fine di promuovere competizioni aperte, accessibili a tutti in virtù di un sistema trasparente nel quale la promozione e la retrocessione mantengono un equilibrio competitivo e privilegiano il merito sportivo. Quest’ultimo si basa, infine, su un regime di solidarietà finanziaria, che consente di ridistribuire e di reinvestire i ricavi generati dagli eventi e dalle attività, dal vertice ai livelli inferiori dello sport.
L’articolo 165 TFUE mira ad evidenziare il particolare carattere sociale ed educativo dello sport, idoneo a giustificare una differenza di trattamento nell’ambito del diritto della concorrenza il settore sportivo rispetto alle disposizioni generali degli articoli 101 e 102 TFUE che trovano applicazione a qualsiasi attività economica. L’avvocato generale sottolinea che il solo fatto che lo stesso ente svolga nel contempo le funzioni di regolatore e di organizzatore di competizioni sportive non implica, di per sé, una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione.
Le responsabilità di Uefa e Fifa
Tenuto conto della sua posizione dominante in quanto unica organizzatrice di tutte le grandi competizioni calcistiche interclub a livello europeo, la «responsabilità particolare» che incombe sulla Uefa, per l’avvocato generale, è quella di garantire che i terzi non siano indebitamente privati di un accesso al mercato. Quanto alle norme della Fifa in materia di sfruttamento esclusivo dei diritti sportivi, l’avvocato generale ritiene che il calcio è caratterizzato da un’interdipendenza economica tra i club, cosicché il successo finanziario di una competizione dipende anzitutto da una certa parità tra gli stessi. La ridistribuzione dei proventi dello sfruttamento commerciale dei diritti derivanti dalle competizioni sportive risponde a tale obiettivo di «equilibrio» e giustifica la posizione della Fifa e della Uefa. Lo stesso dicasi per il sistema di previa autorizzazione di nuove competizioni paneuropee, che può risultare appropriato e necessario tenuto conto delle particolarità della competizione prevista.
La soddisfazione della Uefa
La Uefa ha accolto con grande favore il parere della corte Ue che considera le sue norme sul tema Superlega non contrarie al diritto comunitario. Il parere, sottolinea la Uefa, «raccomanda una sentenza della Corte di giustizia europea a sostegno della nostra missione centrale di governare il calcio europeo, proteggere la piramide e sviluppare il gioco in tutta Europa. La Uefa accoglie con favore l’opinione inequivocabile dell’avvocato generale Rantos, che rappresenta un passo incoraggiante verso il mantenimento dell’attuale struttura di governance dinamica e democratica della piramide calcistica europea». Anche l’Eca guidata dal numero uno del Psg Al Khelaifi è soddisfatta definendo il parere come «un netto rifiuto degli sforzi di pochi per minare le fondamenta e il patrimonio storico del calcio europeo». La Fifa invece ha sottolineato con favore «il riconoscimento dei diritti esclusivi per il mercato delle competizioni internazionali organizzate dalla Fifa stessa». Per l’A22, la società che gestisce il dossier Superlega tuttavia si sarebbero nel testo alcuni aspetti positivi per il progetto come la non sanzionabilità in chiave nazionale dei giocatori dei club eventualmente ammessi alla nuova competizione. La decisione della Corte Ue è attesa nella primavera del 2023.