Il Fisco non può contestare le sponsorizzazioni allo sport dilettantistico (almeno fino a 200mila euro)

I giudici tributari danno una mano alle politiche di sponsorizzazione. La Commissione tributaria di Mantova con una sentenza (n. 114) del 30 aprile 2013 ha infatti rigettato i provvedimenti  dell'agenzia delle Entrate che contestava, ritenendole eccessive, le spese di sponsorizzazione sostenute da un'azienda. In effetti, nei primi mesi del 2012 è stata condotta una campagna di controlli promossa dalle Direzioni Regionali di Emilia Romagna, Marche e Toscana, e poi estesa ad altre regioni italiane, per contestare la "deducibilità" (vale a dire la possibilità di scontarle dal reddito su cui si pagano le imposte) delle spese di sponsorizzazione, quando si presentavano di entità eccessivamente onerosa in relazione al volume d’affari dell'azienda (in genere oltre il 20% del reddito del contribuente).

Nel caso esaminato dalla Cpt di Mantova l’agenzia delle Entrate contestava la sproporzione tra la spesa sostenuta e il volume d’affari del contribuente, appunto, e il fatto che non c'era stato un incremento sostanziale dei ricavi negli anni successivi alla sponsorizzazione. Inoltre veniva rilevato che lo sponsor, per la sua particolare qualifica (Associazione sportiva dilettantistica), non poteva che destinare messaggi pubblicitari ad un pubblico esiguo.

Per i giudici tributari mantovani non è così. Anzitutto,  non è possibile giudicare ex post l’effetto della sponsorizzazione e concludere che, se l’incremento del fatturato non è sensibile, allora il costo è antieconomico e come tale non deducibile. L’imprenditore che sostiene il costo per la sponsorizzazione può solo prevedere i vantaggi dell'operazioni e se poi la stessa non si rivela particolarmente efficace ciò non inficia la correttezza della sponsorizzazione. Al di là del pubblico destinatario del messaggio pubblicitario, inoltre, la sentenza stabilisce che si deve guardare oltre agli spettatori dell’evento anche all'eventuale spazio sulla stampa locale.
E infine l’articolo 90, comma 8 della legge 289/02 qualifica come spese di pubblicità le somme erogate alle associazioni sportive dilettantistiche per importi non superiori a 200.000 euro annui, introducendo nell’ordinamento quella che viene denominata nella sentenza una presunzione assoluta circa la natura delle somme erogate, le quali in quanto spese di pubblicità sono assolutamente deducibili. Va dunque premiata fiscalmente l’azienda sponsorizzante che sostiene associazioni sportive dilettantistiche indipendentemente dal ritorno dell’investimento in termini di incremento del fatturato.

  • Iv 71 |

    L’art. 8, comma 3, della Legge Finanziaria 2003 (mai più modificata in tal senso) in realtà è ancora più puntuale rispetto alla sentenza di cui sopra. Il problema non riguarda solamente l’ammontare degli importi (indiscutibili sino al limite di 200.000 euro pro impresa per singolo anno) ma la natura degli stessi: i giudici di Mantova dovrebbero ben sapere che qualificare una prestazione corrispettiva come sponsorizzazione o, viceversa, come pubblicità rappresenta per la società sportiva una differenza della quale tenere conto per l’applicazione dell’IVA. Su questo “limbo” le direzioni dell’Agenzia delle Entrare stanno di fatto massacrando le società sportive…

  • Iv 71 |

    L’art. 8, comma 3, della Legge Finanziaria 2003 (mai più modificata in tal senso) in realtà è ancora più puntuale rispetto alla sentenza di cui sopra. Il problema non riguarda solamente l’ammontare degli importi (indiscutibili sino al limite di 200.000 euro pro impresa per singolo anno) ma la natura degli stessi: i giudici di Mantova dovrebbero ben sapere che qualificare una prestazione corrispettiva come sponsorizzazione o, viceversa, come pubblicità rappresenta per la società sportiva una differenza della quale tenere conto per l’applicazione dell’IVA. Su questo “limbo” le direzioni dell’Agenzia delle Entrare stanno di fatto massacrando le società sportive…

  • zil |

    Avete visto le nuove puntate di “Calciatori giovani speranze” su Mtv? Qui ci sono anche le puntate che sono già passate… http://ondemand.mtv.it/serie-tv/calciatori-giovani-speranze

  • zil |

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  • Umberto772 |

    Stricto jure, nulla da eccepire sulla sentenza. Ma è pur vero che spesso queste sponsorizzazioni sono reali e congrue solo in minima parte specie se la parte beneficiaria non è tenuta al pagamento delle imposte. In altre parole, ti do 50 euro, tu mi fai una ricevuta per 200 ed io ne risparmio almeno 100 d’imposte: guadagno netto per entrambi.
    Umberto772

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Il Fisco non può contestare le sponsorizzazioni allo sport dilettantistico (almeno fino a 200mila euro)

I giudici tributari danno una mano alle politiche di sponsorizzazione. La Commissione tributaria di Mantova con una sentenza (n. 114) del 30 aprile 2013 ha infatti rigettato i provvedimenti  dell'agenzia delle Entrate che contestava, ritenendole eccessive, le spese di sponsorizzazione sostenute da un'azienda. In effetti, nei primi mesi del 2012 è stata condotta una campagna di controlli promossa dalle Direzioni Regionali di Emilia Romagna, Marche e Toscana, e poi estesa ad altre regioni italiane, per contestare la "deducibilità" (vale a dire la possibilità di scontarle dal reddito su cui si pagano le imposte) delle spese di sponsorizzazione, quando si presentavano di entità eccessivamente onerosa in relazione al volume d’affari dell'azienda (in genere oltre il 20% del reddito del contribuente).

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  • Iv 71 |

    L’art. 8, comma 3, della Legge Finanziaria 2003 (mai più modificata in tal senso) in realtà è ancora più puntuale rispetto alla sentenza di cui sopra. Il problema non riguarda solamente l’ammontare degli importi (indiscutibili sino al limite di 200.000 euro pro impresa per singolo anno) ma la natura degli stessi: i giudici di Mantova dovrebbero ben sapere che qualificare una prestazione corrispettiva come sponsorizzazione o, viceversa, come pubblicità rappresenta per la società sportiva una differenza della quale tenere conto per l’applicazione dell’IVA. Su questo “limbo” le direzioni dell’Agenzia delle Entrare stanno di fatto massacrando le società sportive…

  • zil |

    Avete visto le nuove puntate di “Calciatori giovani speranze” su Mtv? Qui ci sono anche le puntate che sono già passate… http://ondemand.mtv.it/serie-tv/calciatori-giovani-speranze

  • Umberto772 |

    Stricto jure, nulla da eccepire sulla sentenza. Ma è pur vero che spesso queste sponsorizzazioni sono reali e congrue solo in minima parte specie se la parte beneficiaria non è tenuta al pagamento delle imposte. In altre parole, ti do 50 euro, tu mi fai una ricevuta per 200 ed io ne risparmio almeno 100 d’imposte: guadagno netto per entrambi.
    Umberto772

  • giuseppe |

    Bellissima e giusta sentenza: il problema è che per 200 mila Euro di sponsorizzazione arrivano alla società sportiva non oltre il 10/15 per cento dell’importo, Ahimè!!!

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