La Consob condanna la Juventus a pagare 50mila euro per “scarsa trasparenza”

Cinquantamila euro di multa alla Juventus. La sanzione non arriva per qualche coro razzista o intemperanze dei tifosi. A sancirla, invece, è stata la Consob che, dopo un’indagine durata 4 mesi, ha condannato il club bianconero per scarsa trasparenza.

Le due sanzioni. Una prima sanzione di 25 mila euro riguarda un comunicato del 23 giugno 2011 nel quale "la Società non forniva alcuna informazione in merito alla perdita d'esercizio stimata, né alcuna altra informazione in merito alla situazione economico-patrimoniale". Questo, a dispetto del fatto che nel corso del Cda della Juve riunito lo stesso giorno – come rileva la Commissione nel suo Bollettino quindicinale – "l'amministratore delegato riferiva che l'esercizio 2010/2011 avrebbe dovuto consuntivare una perdita di circa 67,4 milioni, a fronte di una previsione iniziale di 47,7 milioni. Inoltre, lo stesso illustrava che tale perdita sarebbe potuta aumentare a 77,2 milioni a causa della contrazione dei diritti televisivi che sarebbe potuta derivare dalla controversia in corso sui bacini di utenza, controversia che, in caso di esito negativo, avrebbe generato una contrazione dei proventi pari a circa 9,8 milioni". Una seconda sanzione da 25 mila euro è relativa alla omessa  comunicazione al mercato, l'8 luglio 2011, del fatto che quel giorno il Tribunale di Milano avesse rigettato il ricorso della Juventus per ottenere la sospensione dell'efficacia dei contratti conclusi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A con tre società demoscopiche per "sviluppare le indagini strumentali alla definizione dei 'bacini di utenzà, ai fini della ripartizione delle risorse audiovisive per la stagione 2010/2011, sulla base di taluni criteri ritenuti penalizzanti dalla Società e quindi tali da generare una contrazione degli introiti".

La posizione della Juventus. Nel bilancio 2013, appena depositato dalla Juve, a pagina 86 si legge:  “con riferimento alla verifica ispettiva della Consob, svoltasi tra il 20 ottobre 2011 e il 22  febbraio 2012, in data 2 ottobre 2012 sono pervenute contestazioni, ai sensi dell’art. 195 del  D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per presunte violazioni dell’art. 114, comma 1, del medesimo  decreto e dell’art. 66, comma 1 e 2, del Regolamento Emittenti, per:  non aver riportato nel comunicato del 23 giugno 2011 elementi, relativi alla situazione  economico–patrimoniale della Società e ai prevedibili effetti legati alla stessa, idonei a  consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze ivi  rappresentati e a diffondere senza indugio ogni modifica significativa delle informazioni  privilegiate già rese note al pubblico;   non aver fornito tempestivamente al mercato alcun elemento informativo in merito  all’evoluzione della controversia sui proventi relativi ai diritti televisivi e in particolare sui  “bacini d’utenza”, alla decisione in materia presa dall’Assemblea di Lega della Serie A l’8  luglio 2011 e ai relativi effetti economico–patrimoniali, se non dopo vari mesi dagli eventi  e solo a seguito della richiesta della Consob”.  La Società ha predisposto una memoria contenente le proprie deduzioni che è stata  trasmessa alla Consob in data 31 ottobre 2012 nei termini previsti dal procedimento. In data 10 giugno 2013 è pervenuta la comunicazione di avvio della “parte istruttoria della  decisione” con allegata “relazione istruttoria per l’Ufficio Sanzioni Amministrative” redatta dall’Unità Organizzativa competente nel corso della “parte istruttoria di valutazione delle  deduzioni”.

E ancora: "La relazione in oggetto riepiloga gli esiti delle verifiche condotte e le contestazioni  formulate a Juventus, nonché le deduzioni difensive della Società, concludendo che “alla luce  delle osservazioni esposte, si ritiene che le deduzioni formulate dalla Juventus S.p.A. non  siano tali da escludere i due illeciti amministrativi a questa contestati, che si ritiene,  comunque, possano essere valutati in termini di non ingente gravità, tenuto anche conto  nell’insieme delle informazioni a disposizione del pubblico sulle vicende prima richiamate. La Società ha predisposto una memoria contenente le proprie deduzioni che è stata  trasmessa alla Consob in data 2 luglio 2013 nei termini previsti dal procedimento che è  tuttora pendente. In data 19 settembre 2013 è stata notificata la delibera con la quale la Commissione, ritenendo sussistenti, rispetto alla gravità soggettiva, i presupposti per qualificare quanto meno come colposa la condotta ascritta alla Società, ha deliberato di applicare una sanzione  amministrativa pecuniaria di  50.000 euro. Entro il termine di 30 dalla notifica, la Società  potrà eventualmente presentare ricorso alla Corte d’Appello".