Dunque, le comproprietà (tecnicamente definite dall’articolo 102 bis delle Noif, le norme della Figc, come diritto di partecipazione) sono abrogate dal 27 maggio 2014. Dal prossimo calciomercato non ne potranno essere più stipulate.
Cosa accade agli accordi in vigore? Sono state dettate però alcune regole transitorie per facilitare lo “smaltimento” degli attuali contratti. Anzitutto per le risoluzioni delle comproprietà da effettuarsi entro il termine della stagione 2013/2014, quindi entro la fine del mese, non ci sarà bisogno dell’assenso del calciatore come avveniva finora, ma i due club potranno accordarsi tra di loro. Le attuali comproprietà entro questo mese potranno invece essere rinnovate secondo la vecchia disciplina con il consenso del calciatore, ma solo per un anno e quindi dovranno cessare entro il 30 giugno 2015.
Chiusure anticipate. Inoltre viene data la possibilità ai club di chiudere le comproprietà eventualmente rinnovate fino al 30 giugno 2015 e quelle relative a diritti di opzione per cessioni stipulate nella stagione sportiva 2013/14, anche prima della scadenza e al di fuori dei periodi di calciomercato, senza l’assenso del calciatore, a patto che quest’ultimo resti nella squadra in cui sta giocando e per la quale è tesserato. Mentre nel caso in cui la chiusura di queste comproprietà comporti il trasferimento all’altra squadra occorre l’ok del calciatore. Altrimenti, si andrà alla chiusura definitiva delle comproprietà entro la fine di giugno 2015, anche in questo caso senza il consenso del calciatore sulla squadra di destinazione.
Prestito con obbligo di riscatto. La Figc ha poi introdotto ufficialmente la possibilità di prestiti con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate “condizioni sportive” (ad esempio, un certo numero di partite giocate).
Sono dettate alcune prescrizioni affinché “la cessione temporanea di contratto” possa includere “l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva”:
a) deve essere già indicato il corrispettivo convenuto;
b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto;
c) la società alla quale il calciatore viene ceduto garantisca un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto.
d) l’obbligo di riscatto deve essere sottoscritto dal calciatore.