Multe record dopo l’inchiesta durata un anno sull’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A relativi al triennio 2015-2018. RTI/Mediaset Premium è stata sanzionata per 51 milioni, Infront per 9 milioni, Sky Italia per 4 milioni, la Lega di A per 1,9 milioni. Per l’Autorità è stata riscontrata un’intesa restrittiva della concorrenza che, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha alterato la gara per i diritti tv. A giudizio dell’Autorità, l’intesa si è realizzata sostituendo con una soluzione concordata l’esito dell’assegnazione dei pacchetti A, B e D che discendeva dal confronto delle offerte presentate dai broadcaster il 5 giugno di quello stesso anno.
“La Lega calcio, su suggerimento e con l’ausilio di Infront, invece di aggiudicare su questa base i diritti ha promosso – spiega l’Antitrust – una soluzione negoziale che, in contrasto con le regole del bando, ha recepito l’assegnazione concordata con i due principali concorrenti”. Per l’Autorità, RTI/Mediaset Premium ha condiviso la soluzione concordata per l’assegnazione dei diritti fin dall’apertura delle buste, in ragione delle offerte presentate. Né l’autorizzazione ricevuta a concedere la sub-licenza sul pacchetto D avrebbe potuto ingenerare alcun affidamento sulla liceità delle condotte assunte dalle parti, emerse solo in seguito agli accertamenti ispettivi svolti dall’Autorità.
Quanto a Sky, sottolinea l’Autorità, benché abbia aderito in ultimo al disegno di spartizione, ha assunto all’inizio un atteggiamento nettamente contrario alle iniziative delle altre parti ed è stata “indotta” all’intesa anche dal loro comportamento, per mantenere poi un “atteggiamento collaborativo” nei confronti dell’Agcm. I soggetti sanzionati dal provvedimento dell’Autorità hanno concertato così l’esito dell’aggiudicazione dei diritti, sostituendo tale accordo al risultato della procedura competitiva prevista dalla legge. Tutto ciò ha prodotto l’effetto di garantire la ripartizione del mercato tra i due operatori storici, assicurando l’assegnazione di diritti a uno di questi (RTI/Mediaset Premium) e precludendo l’ingresso di nuovi operatori sia nell’immediato (Eurosport in relazione al pacchetto D), sia in futuro (l’alterazione della gara è tale da incidere negativamente sulla credibilità delle future gare e, quindi, sulle aspettative di ingresso di nuovi player, scoraggiando qualsiasi concorrenza sul merito).
L’intesa accertata dall’Antitrust, sovvertendo l’esito della gara rispetto alla procedura competitiva stabilita dal “Decreto Melandri”, ha influito di conseguenza sulla ripartizione di risorse strategiche per il mercato della pay tv e per quello della raccolta pubblicitaria. L’Autorità ha ritenuto perciò l’intesa “restrittiva per oggetto”, giudicandola particolarmente grave ai sensi della consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria.
Nello stesso provvedimento dell’Antitrust, infine, “si condivide l’esigenza rappresentata dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni circa un rafforzamento dell’efficacia delle Linee Guida previste dal decreto legislativo n.9/2008, che andrebbe altresì estesa a una più ampia riforma del quadro normativo, al fine di incentivare ulteriormente le dinamiche competitive dello specifico settore interessato”.
Dura la reazione di Infront: “La decisione dell’Autorità della Concorrenza e del Mercato si basa su una ricostruzione errata e parziale degli eventi, il cui svolgimento è clamorosamente travisato per attribuire a Infront un comportamento che non ha tenuto e che, difatti, non è provato da alcun elemento. Anzi, le risultanze istruttorie provano che Infront ha svolto il ruolo di advisor della Lega in modo trasparente, corretto e conforme alla legge. Tale decisione, risulta peraltro incomprensibile tenuto conto che gli esiti della gara hanno prodotto effetti positivi per la tutela del pluralismo e per il consumatore finale in termini di minor spesa come sottolineato anche dall’AGCom nel parere reso alla stessa AGCM. La società Infront ha già dato mandato ai propri avvocati di adire le competenti sedi giurisdizionali dove è certa che verrà riconosciuta la correttezza del proprio operato”. A questo punto si dovrà attendere la decisione del Tar.