Il Tribunale Federale Nazionale ha reso note le motivazioni che hanno portato al proscioglimento di tutti i club e dirigenti deferiti dalla Procura Federale nel processo relativo alle presunte plusvalenze fittizie. « il Tribunale – si legge – ritiene che non esista o sia concretamente irrealizzabile “il” metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Tale valore è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle due società e del calciatore interessato».
Il collegio presieduto da Carlo Sica si è inoltre espresso sul metodo adottato dalla Procura, basato sui dati pubblicati nel portale online Transfermarkt: «Il metodo di valutazione adottato dalla Procura Federale può essere ritenuto “un” metodo di valutazione, ma non “il” metodo di valutazione. Mentre, il confronto con le valutazioni presenti nel sito Transfermarkt (per quanto utilizzate in talune perizie o richiamate in alcuni contratti per volontà convenzionale delle parti contraenti) non può corroborare quel metodo, atteso che trattasi di un sito privato (peraltro non unico), privo di riconoscimento ufficiale anche e soprattutto da parte degli organismi calcistici internazionali e nazionali, influenzato da valutazioni di soggetti privati meri utenti del sito stesso».
Ciò non toglie che determinate operazioni, passate al vaglio degli inquirenti federali, non si siano rivelate del tutto limpide. Il campione, però, è ristretto: «Il Tribunale ritiene, in primo luogo, che solo poche delle cessioni esaminate dalla Procura Federale presentino quelle caratteristiche dalla stessa individuate quali sintomi di operazioni “sviate” e finanziariamente “fittizie”. Indubbiamente, tali cessioni destavano e destano sospetto, che tuttavia non attinge la soglia della ragionevole certezza, data da indizi gravi, concordanti e plurimi, così come già ritenuto in passato».
Resta dunque impossibile, al momento, stabilire con certezza quali valori di mercato possano essere ritenuti corretti o meno: «De iure condendo, si potrebbe pure pensare alla fissazione di criteri valutativi che individuino un “range” di valore, all’interno del quale vada fissato il corrispettivo della cessione/acquisizione. Ma a ciò non potrebbe che provvedere la FIFA, trattandosi di disciplina sovranazionale e mondiale. Una volta ritenuto non utilizzabile il metodo di valutazione posto dalla Procura Federale a fondamento del deferimento e in assenza di una disposizione generale regolatrice, consegue che le cessioni oggetto del deferimento stesso non possono costituire illecito disciplinare».