Figc, fissato a 0,6 il valore dell’indicatore di liquidità per il 2021/22

La Figc ha ufficializzato la nuova soglia dell’indicatore di liquidità per i club professionistici nella stagione 2021/22. Nel corso del consiglio federale tenutosi ieri, infatti, è stato deliberato il valore dell’indicatore di controllo relativo alla liquidità, calcolato tramite il rapporto tra attività correnti e passività correnti. La misura minima è stata fissata a 0,6 e si tratta di un passo indietro rispetto alle precedenti stagioni: per il 2019/20, l’indicatore era pari a 0,7, mentre nella scorsa stagione era stato innalzato a 0,8.

A partire dal 2015, la Figc ha introdotto l’indicatore di liquidità nel sistema di controllo dell’equilibrio economico-finanziario dei club. Oltre a stabilire se una società sia o meno in grado di assumere impegni a breve termine, però, tale criterio viene adoperato come discriminante per poter operare sul mercato. A marzo e a settembre, infatti, la Covisoc effettua le proprie valutazioni sul rispetto di tale indicatore e, qualora venisse superata la misura minima indicata dalla Figc, viene disposto il blocco della campagna acquisti. Un blocco che comunque può essere revocato rientrando nei parametri previsti, in questo caso nella misura di 0,6. Per rientrare eventualmente in questo limite, le strade previste sono le seguenti: effettuare versamenti in conto futuro aumento di capitale, sottoscrivere e versare integralmente l’aumento di capitale, effettuare finanziamenti postergati e infruttiferi da parte dei soci o versamenti in conto apertura perdite.

L’indicatore di liquidità, stando alle Noif, è così calcolato: «Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della Figc: a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri; b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico, Altri debiti e canoni di leasing scadenti entro i 12 mesi. L’indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate».